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Sez. 5, Sentenza n. 8765 del 04/04/2008 (Rv. 602503 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO | Controversie pendenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972 - Impugnazione di avviso di accertamento - Mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Iscrizione a ruolo dell'imposta - Condizioni - Comunicazione dell'ordinanza presidenziale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602503-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO

Nel caso in cui un giudizio tributario pendente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ed avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento sia dichiarato estinto, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 44 del d.P.R. cit., per mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, l'iscrizione a ruolo dell'imposta - che ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 presuppone la definitività dell'accertamento, conseguente nella specie alla definizione del giudizio tributario - dev'essere preceduta dalla regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione, atteso che il processo tributario non può ritenersi definito se l'ordinanza presidenziale di estinzione non è comunicata al contribuente, ai fini dell'eventuale reclamo ex art. 309 cod. proc. civ. - solo da tale momento decorrendo (o riprendendo a decorrere) i termini di prescrizione e di decadenza -, e che al reclamo non si applica il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)