Sez. 3 - , Sentenza n. 18452 del 04/03/2020 Ud. (dep. 17/06/2020) Rv. 279740 - 02
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Accertamenti urgenti sulla persona - Ispezione personale - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE
Diversamente dall'ispezione personale disciplinata dagli artt. 244 e 245 cod. proc. pen., che, potendo comportare una limitazione della libertà personale, è assoggettata a riserva di giurisdizione, gli accertamenti ed i rilievi urgenti sulle persone, se vi è pericolo che le tracce del reato si alterino o si disperdano o comunque o si modifichino, sono consentiti ad iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 354, comma 3, cod. proc. pen., sempre che non restringano significativamente la libertà individuale e non incidano sulla dignità e sul pudore della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria sulla mano e sull'avambraccio di soggetti recatisi spontaneamente, in periodo estivo, presso la caserma dei carabinieri, non fossero qualificabili come atti di ispezione personale, avendo ad oggetto parti del corpo normalmente esposte alla vista).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 245, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 3, Costituzione art. 13 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)