Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 30/01/2014 (Rv. 629761 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario - Derogabilità - Condizioni - Volontà in equivoca - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
L'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 consente alle parti di derogare, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, alla regola di cui all'art. 4 della medesima legge, secondo la quale per impedire la rinnovazione tacita del contratto di affitto occorre inviare la disdetta, essendo necessario, peraltro, che la volontà in deroga risulti inequivoca, non essendo sufficiente la mera previsione di un termine di durata minore di quello legale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto idoneo l'accordo transattivo contenuto in un verbale di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con cui, nel porre fine ad una lite, si escluda il prolungamento del rapporto di affitto oltre la scadenza espressamente convenuta).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)