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Sez. 3, Sentenza n. 5983 del 15/03/2007 (Rv. 596653 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Deroga convenzionale all'art. 4 della legge n. 203 del 1982 in tema di disdetta impeditiva della rinnovazione tacita - Condizioni - Previsione di un termine più breve di quello legale - Sufficienza - Esclusione - Allegazioni di ulteriori fatti inequivocabilmente dimostrativi della volontà di deroga - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596653-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

In tema di contratti agrari le parti possono derogare, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, al disposto dell'art. 4 della legge n. 203 del 1982, che prevede la disdetta quale mezzo per impedire la rinnovazione tacita del contratto di affitto; a questo fine non è, tuttavia, sufficiente che esse stabiliscano un termine di durata più breve di quello legale, essendo necessari altri fatti che dimostrino in modo inequivoco la volontà di deroga. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per la quale le parti avevano legittimamente derogato al disposto del citato art. 4 della legge n. 203 del 1982 per il solo fatto di aver fissato un termine di durata inferiore a quello legale).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)