Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 15/05/2012 (Rv. 622524 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Deroga pattizia a norme inderogabili ex art. 45 legge n. 203 del 1982 - Condizioni - Limiti - Clausola risolutiva espressa in deroga alle disposizioni di legge più favorevoli - Validità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
L'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con disposizione compatibile con gli artt. 3 e 44 Cost., consente alle parti di derogare pattiziamente, con la garanzia dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche se inderogabili, ai sensi dell'art. 58 della legge citata, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti agrari di cui al terzo comma dell'art. 45 ed il pagamento per buona entrata. Pertanto è valida la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell'assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l'affittuario previste dalla legge n. 203 del 1982 sulla gravità dell'inadempimento, sull'onere di preventiva diffida ex art. 5, secondo e terzo comma, e sul temine di grazia.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)