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Sez. 2, Sentenza n. 4434 del 05/10/1978 (Rv. 394096 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RIVENDICA NEI CONFRONTI DI UN CONDOMINO DI UN CORTILE DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - INTERVENTO IN PRIMO GRADO DI ALTRI CONDOMINI - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER MOTIVI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394096-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RIVENDICA NEI CONFRONTI DI UN CONDOMINO DI UN CORTILE DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - INTERVENTO IN PRIMO GRADO DI ALTRI CONDOMINI - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER MOTIVI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Il litisconsorzio necessario puo aversi per motivi processuali quando intervengono nel processo parti secondarie e accessorie e la sentenza non puo che essere la stessa nei confronti delle parti principali e degli intervenuti; pertanto, se l'amministratore di un condominio edilizio abbia rivendicato nei confronti di un condomino un cortile dell'edificio e, in primo grado, siano intervenuti altri condomini affermando la loro comproprieta sullo stesso cortile, il giudice d'appello deve - se la sentenza di primo grado non sia stata impugnata nei confronti dei detti condomini - ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art 331 cod proc civ. (Conf 249/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)