Sez. 2, Sentenza n. 4776 del 13/07/1983 (Rv. 429660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CONDOMINIO DI UN EDIFICIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO FINITIMO - INTERVENTO ADESIVO DEGLI ALTRI CONDOMINI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - EFFETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AD ALCUNO DEI CONDOMINI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CONDOMINIO DI UN EDIFICIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO FINITIMO - INTERVENTO ADESIVO DEGLI ALTRI CONDOMINI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - EFFETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AD ALCUNO DEI CONDOMINI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*
Nel giudizio promosso dal condominio di un edificio nei confronti del proprietario di fabbricato finitimo, per l'osservanza delle distanze legali, qualora intervengano gli altri condomini aderendo alla domanda attrice, la sentenza che accolga tale domanda, in quanto pronunciata in contraddittorio ed a favore di tutti i condomini, determina un litisconsorzio necessario di natura processuale, con la conseguenza che, ove l'impugnazione avverso essa non sia notificata ad alcuno dei condomini intervenuti in giudizio, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 cod. proc. civ.. (V 1320/80, mass n 404844; (V 4434/78, mass n 394096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)