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Sez. 1, Sentenza n. 5696 del 25/11/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 262427 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Periodo per la redazione della sentenza - Operatività per termini di durata massima complessiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262427-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In materia di custodia cautelare, la sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma primo, lett. c) cod.proc.pen., relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all'art. 304, comma sesto cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)