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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22828 del 21/07/2022 (Rv. 665401 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Forma scritta ad "substantiam" ex art. 1 l. 431 del 1998 - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, co. 346, l. n. 311 del 2004 - Applicabilità delle disposizioni ai soli contratti stipulati dopo la loro entrata in vigore - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665401-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratti di locazione ad uso abitativo, la prescrizione di requisiti di validità ai sensi degli artt. 1, 2 e 14 della l. n. 431 del 1998 - cioè, la forma scritta "ad substantiam" - e dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 - in forza del quale i negozi sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore

delle citate norme, giusta il principio "tempus regit actum", non derogato da alcune speciale disposizione transitoria.

Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)