Sez. L, Sentenza n. 3507 del 20/05/1983 (Rv. 428404 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di regolamento delle spese processuali il Sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa: pertanto esula da tale Sindacato e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi, la cui indicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e sfugge al controllo di legittimità della Corte di Cassazione, sempreché a giustificazione della disposta compensazione non siano addotte ragioni illogiche o erronee. (V 115/82, mass n 417804; (V 1339/81, mass n 411955).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)