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Sez. 2, Sentenza n. 115 del 11/01/1982 (Rv. 417804 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417804-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di regolamento delle spese processuali il Sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale Sindacato e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. La motivazione dei giusti motivi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e sfugge al controllo di legittimità della Corte di Cassazione, sempreché a giustificazione della disposta compensazione non siano addotte ragioni illogiche o erronee. (Conf 1339/81, mass n 411955).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)