Sez. 3, Sentenza n. 35 del 05/01/1979 (Rv. 396049 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - TOLLERANZA DEL LOCATORE - IRRILEVANZA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - TOLLERANZA DEL LOCATORE - IRRILEVANZA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
L'abituale tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine prestabilito non comporta modifica dei patti contrattuali, onde la clausola risolutiva espressa riprende vigore dal momento in cui il locatore stesso richiama il conduttore all'osservanza degli obblighi contrattuali anche soltanto in Sede di citazione introduttiva del giudizio di risoluzione. (V 2460/71, mass n 353452).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)