Sez. 3, Sentenza n. 4290 del 05/07/1980 (Rv. 408158 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TOLLERANZA DEL CREDITORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TOLLERANZA DEL CREDITORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
La tolleranza del creditore, che non si avvalga della clausola risolutiva espressa, non comporta modificazione della disciplina contrattuale voluta dalle parti; ne e possibile desumere il consenso della modificazione di tale disciplina da un comportamento equivoco, com'e normalmente quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'Obbligo, in quanto tale comportamento puo essere ispirato da benevolenza e tolleranza piuttosto che essere determinato dalla volonta di definitiva modificazione del patto. (V 2507/79, mass n 398833; (V 35/79, mass n 396049; (V 1653/73, mass n 364548; (V 2460/71, mass n 353452; (V 1498/66, mass n 322977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)