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Sez. 3, Sentenza n. 2460 del 24/07/1971 (Rv. 353452 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TEMPORANEA RINUNZIA AD AVVALERSENE - SUCCESSIVA POSSIBILITA DI AVVALERSENE - NUOVA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353452-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TEMPORANEA RINUNZIA AD AVVALERSENE - SUCCESSIVA POSSIBILITA DI AVVALERSENE - NUOVA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA.*

L'abituale tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa. La clausola riprende, peraltro, la sua efficacia se il creditore, che non intenda rinunciare ad avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente comportamento contrario al mantenimento in vita della detta clausola, con una nuova manifestazione di volonta, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)