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Sez. 1, Sentenza n. 7684 del 12/07/1993 (Rv. 483112 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Determinazione - Derogabilità per ragioni di connessione - Esclusione - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito - Separazione dalla causa di opposizione e rimessione al giudice superiore - Necessità - Causa di opposizione - Sospensione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483112-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza

L'art. 645 cod. proc. civ., stabilendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una competenza funzionale di tale ufficio che non può essere derogata per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 cod. proc. civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione previste dagli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., sia che la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, ovvero insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio, con la conseguenza che, quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito, questi non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettergli soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale e, previa separazione, trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a disporre, ove del caso, la sospensione di tale ultima causa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)