Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 24/04/1995 (Rv. 492012 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Domanda riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza per valori del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Sospensione della prima - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Ne consegue che tale competenza non può subire eccezioni per ragioni di connessione e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e nel concorso dei relativi presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)