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Sez. 5, Sentenza n. 3932 del 19/02/2014 (Rv. 629963 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Imposta complementare di registro - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Criteri - Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza della causa reale e complessiva dell'operazione economica rispetto alle singole operazioni negoziali - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629963-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria, nel procedere alla riqualificazione, ai fini impositivi, dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, deve apprezzare il collegamento tra i contratti, nonché tra le operazioni societarie, al fine di valutarne l'unico effetto giuridico finale e da valorizzarne la causa reale e complessiva dell'operazione economica rispetto alle forme contrattuali utilizzate dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per la determinazione dell'imposta complementare di registro, non aveva considerato, ai fini del conseguimento dell'unico loro effetto giuridico finale, da ricondursi a quello di una compravendita, il collegamento tra il conferimento ad una neocostituita società di un bene immobile e l'avvenuta successiva cessione, a breve distanza, delle quote societarie della stessa, da parte dei medesimi conferenti ad altra società, già facente capo agli altri soci della prima, così divenuta titolare della quota maggioritaria di quest'ultima).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)