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Sez. 3, Sentenza n. 88 del 12/01/1972 (Rv. 355788 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - DEBITORI SOLIDALI - LITISCONSORZIO NECESSARIO IN SEDE DI GRAVAME - INSUSSISTENZA - DIPENDENZA DI CAUSE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355788-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - DEBITORI SOLIDALI - LITISCONSORZIO NECESSARIO IN SEDE DI GRAVAME - INSUSSISTENZA - DIPENDENZA DI CAUSE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'obbligazione solidale passiva, pur avendo ad oggetto la medesima prestazione, non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile fra il creditore ed i debitori solidali e non da luogo, percio, sotto questo profilo, a litisconsorzio necessario in Sede di gravame, potendo il creditore chiedere l'adempimento dell'intera prestazione all'uno o allo altro dei suoi debitori. Del pari, poiche la pronunzia emessa nei confronti di uno dei debitori non costituisce presupposto imprescindibile della decisione riguardante gli altri, nell'obbligazione solidale passiva non puo ravvisarsi neanche un'ipotesi di dipendenza di cause, salvo che fra i debitori sorga questione sull'individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)