Sez. 5, Sentenza n. 8272 del 07/06/2002 (Rv. 554967 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Metodo sintetico ex art. 38, quarto comma, del dPR n. 600 del 1973 - Decreti ministeriali del 1992, emanati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 413 del 1991 - Adozione oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge e mancanza di motivazione - Conseguenze - Illegittimità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento, con metodo sintetico, delle imposte sui redditi, ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'emanazione dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 oltre il termine di sei mesi, previsto dal comma secondo del citato art. 1, non comporta l'illegittimità dei decreti medesimi, atteso che il termine suddetto non è configurato nell'ambito dell'esercizio di una delega legislativa, né vi sono motivi per ritenere che esso abbia natura perentoria. Va, inoltre, escluso, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti a contenuto generale, che, per i decreti anzidetti, sussistesse un obbligo di motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)