Sez. 5, Sentenza n. 15124 del 30/06/2006 (Rv. 591772 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Procedimento induttivo - Coefficienti presuntivi ex artt. 11 e 12 del d.l. n. 69 del 1989 - Individuazione - Termine per l'emissione dei relativi d.P.C.m. - Carattere perentorio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, il termine del 30 settembre dell'anno al quale tali coefficienti si riferiscono, fissato, per la pubblicazione nella G.U. dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali i medesimi coefficienti vengono individuati, dall'art. 11, comma quinto, del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge n. 154 del 1989 (come sostituito dall'art. 6, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), non ha carattere perentorio, non sussistendo alcuna indicazione in proposito, e contrastando tale perentorietà con la funzione propria dei decreti in questione, consistente nel disciplinare il potere di accertamento, nonché con l'irrilevanza del momento dell'elaborazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)