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Sez. 5, Sentenza n. 9129 del 19/04/2006 (Rv. 588845 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Metodo sintetico - Art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Individuazione degl'indici e dei coefficienti presuntivi di reddito - Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 - Emanazione - Termine di cui all'art. 1, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Carattere perentorio - Esclusione - Acquisizione del parere del Consiglio di Stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588845-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'inosservanza del termine di sei mesi previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per l'emanazione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l'individuazione degl'indici e dei coefficienti presuntivi da utilizzarsi in sede di determinazione del reddito con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge n. 413 del 1991, e la mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comportano l'illegittimità dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, con cui si è proceduto all'individuazione dei predetti indici: da un lato, infatti, manca qualsiasi elemento testuale dal quale possa desumersi la natura perentoria del termine, che d'altronde contrasterebbe con le finalità di lotta all'evasione perseguite dal legislatore, dall'altro nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (cfr. Corte cost., ord. n. 297 del 2004).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)