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Sez. 1, Sentenza n. 2045 del 23/05/1975 (Rv. 375763 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO IN UN GIUDIZIO DI RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO, DELLA RESPONSABILITA DI ALTRO SOGGETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERITO - CONFIGURABILITA - RIESAME D'UFFICIO IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ASSEGNO.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375763-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO IN UN GIUDIZIO DI RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO, DELLA RESPONSABILITA DI ALTRO SOGGETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERITO - CONFIGURABILITA - RIESAME D'UFFICIO IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ASSEGNO.*

Chi sia chiamato a rispondere dei danni per un fatto illecito proprio, ove sostenga che un altro soggetto e direttamente ed esclusivamente responsabile del dedotto illecito, solleva una questione attinente non alla legitimatio ad causam, ma alla titolarita passiva del rapporto controverso, e quindi al merito della causa; detta tesi, pertanto, se disattesa in primo grado, non puo essere riesaminata di ufficio in appello, in difetto di gravame sul punto. (nella specie trattavasi di una banca citata dallo emittente di un assegno non trasferibile per il risarcimento dei danni provocati con l'accettazione di una illegittima richiesta di incasso dell'assegno, senza la doverosa identificazione del presentatore per l'incasso, persona diversa dal prenditore indicato nel titolo. I giudici di appello avevano ritenuto preclusa in secondo grado, in difetto di gravame sul punto, la questione dell'attribuibilita o meno del fatto dannoso anche alla banca, oltreche al presentatore dell'assegno, decisa in primo grado in senso sfavorevole alla banca. La suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione, in forza del principio di cui sopra). (V 180/73, mass n 361969; 1063/70, mass n 346614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)