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Sez. 1, Sentenza n. 180 del 18/01/1973 (Rv. 361969 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DIFFERENZA - QUESTIONI RELATIVE ALLA TITOLARITA DEL DIRITTO - CONFIGURABILITA DI QUESTIONI DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - RIESAME DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI - MANCATA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA ANCHE IMPLICITA.*
Stato
decisa il 1973-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361969-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DIFFERENZA - QUESTIONI RELATIVE ALLA TITOLARITA DEL DIRITTO - CONFIGURABILITA DI QUESTIONI DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - RIESAME DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI - MANCATA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA ANCHE IMPLICITA.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo non ad ottenere una sentenza favorevole, bensi come il diritto di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Detta legittimazione si risolve cioe nella titolarita del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Devono pertanto ritenersi questioni di legitimatio ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tali potere o dovere, non potendo esse venir confuse con le questioni circa la reale titolarita attiva o passiva del rapporto sostanziale, vale a dire con quelle concernenti l'identificazione dei soggetti attivi o passivi di esso. L'esistenza dell'Azione, quindi, non puo confondersi con l'esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio, nemmeno sotto il ristretto angolo visuale della pertinenza del diritto stesso. Conseguentemente, devono considerarsi questioni di merito quelle riguardanti l'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e la titolarita passiva del rapporto sostanziale. Tali questioni non sono pertanto rilevabili d'ufficio, e possono formare oggetto di riesame da parte del giudice dell'impugnazione solo nei limiti dedotti specificamente dalla parte impugnante. Correlativamente, le questioni stesse, come attinenti alla titolarita del rapporto sostanziale e quindi all'identificazione in concreto dei soggetti di esso, non sono sottratte alla disponibilita delle parti, e sono coperte dal giudicato, anche implicito, che su di esse si sia formato nel corso del processo per effetto delle sentenze pronunciate in precedenti gradi e della loro mancata impugnazione in ordine al punto specifico. (V 1063/70, mass n 346614; 3471/69, mass n 343591; (V 3452/69, mass n 343560; 3097/69, mass n 343032; 3607/68, mass (V n 336857).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)