diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4280 del 15/05/1997 (Rv. 504350 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile - Inadempimento del promittente venditore - Risarcimento del danno spettante al promittente acquirente - Lucro cessante - Portata - Criteri.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504350-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente - quest'ultimo - quando il contratto ha per oggetto un immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concretizza nella differenza tra l'attuale valore del bene ed il prezzo pattuito. Nella liquidazione del lucro cessante si deve altresì tener conto se il prezzo sia stato o non, in tutto o in parte, corrisposto, e della utilizzazione che il promissario acquirente abbia fatto del prezzo non versato al venditore, facendo riferimento, in difetto di prova di un diverso impiego, a criteri presuntivi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, quali, ad esempio, gli interessi bancari correnti, ovvero al vantaggio economico derivante dalla mancata assunzione di mutui con i relativi oneri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)