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Sez. 2, Sentenza n. 4527 del 30/07/1984 (Rv. 436422 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - SVOLGIMENTO - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436422-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - SVOLGIMENTO - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*

Anche nei procedimenti camerali destinati a concludersi con un provvedimento di natura decisoria, come quello per la liquidazione degli onorari di avvocato e diritti di procuratore previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942, il principio della immutabilità del giudice (art. 276 cod. proc. civ.) opera con esclusivo riferimento alla fase processuale immediatamente precedente la pronuncia decisoria e, quindi, richiede solo la coincidenza tra collegio dinanzi a cui ha avuto luogo la discussione finale e collegio che ha deliberato la pronunzia, a nulla rilevando la diversa composizione del giudice in altre precedenti udienze. (V 545/81, mass n 411019; (V 2922/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)