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Sez. 1, Sentenza n. 7757 del 02/08/1990 (Rv. 468503 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE FASI - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - OPERATIVITÀ - LIMITAZIONI ALLA SECONDA FASE.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468503-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE FASI - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - OPERATIVITÀ - LIMITAZIONI ALLA SECONDA FASE.*

Nella procedura camerale per la dichiarazione di fallimento, la quale è ontologicamente distinta in due fasi - una prima, destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, ed una seconda, destinata alla decisione - il principio dell'immutabilità del giudice (art. 276 cod. proc. civ.) opera con esclusivo riferimento alla seconda fase processuale. (V 3550/90, mass n 466107; (V 2448/88, mass n 458220; (V 4527/84, mass n 436422; (V 4481/84, mass n 436376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)