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Sez. 1, Sentenza n. 545 del 24/01/1981 (Rv. 411019 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PROCEDIMENTO CAMERALE EX ART 274 COD CIV - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DEL GIUDICE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411019-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PROCEDIMENTO CAMERALE EX ART 274 COD CIV - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DEL GIUDICE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Anche nei procedimenti camerali, come quello di ammissibilita della Azione per la dichiarazione di paternita o maternita naturale (art 274 cod civ), il principio dell'immutabilita del giudice (art 276 cod proc civ) opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa e introitata in decisione, e, pertanto, non viene violato dalla circostanza che il collegio di tale momento abbia una composizione diversa da quello di precedenti fasi processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)