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Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 04/02/2000 (Rv. 533443 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna a persona diversa del destinatario e in luogo a questa estraneo - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533443-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale e la sua esecuzione è provata dall'avviso di ricevimento; qualora, richiesta la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, per errore dell'Amministrazione postale, il plico sia stato consegnato a (e l'avviso sottoscritto da) persona diversa dal destinatario e in luogo a questi estraneo, la notifica non è nulla ma inesistente (e pertanto non può essere rinnovata) e il ricorso è inammissibile (nella specie, pur risultando dall'avviso di ricevimento che la notifica era stata effettuata al difensore domiciliatario del controricorrente, da documenti provenienti dall'Amministrazione postale risultava che il ricorso era stato consegnato assieme ad altri atti giudiziari al portiere di una società che lo aveva preso per errore sottoscrivendo con firma illeggibile l'avviso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)