Sez. 3, Sentenza n. 11452 del 23/07/2003 (Rv. 565368 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Relazione di notifica - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità; ne consegue che la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi che le parole che compaiono sulla relata di notifica ("incaricato del ritiro") siano state aggiunte da persona diversa dal pubblico ufficiale, dopo la sottoscrizione del consegnatario dell'atto notificato, può essere proposta solo con querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)