Sez. 2, Sentenza n. 827 del 29/01/1983 (Rv. 425578 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITE - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - REVISIONE DEL PREZZO, EX ART. 1538 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITE - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - REVISIONE DEL PREZZO, EX ART. 1538 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di vendita "a corpo" si può far luogo alla revisione del prezzo, ai sensi dell'art. 1538 cod. civ., solo quando la considerazione dell'estensione dell'immobile così come enunciata in contratto abbia concorso a determinare il regolamento d'interessi relativamente all'ammontare del prezzo stesso, mentre se i contraenti hanno indicato la misura come ulteriore elemento concorrente ai fini della descrizione e dell'identificazione dell'immobile (o, anche, per un diverso fine), nessuna conseguenza può derivare dall'errore su tale indicazione. In questa ipotesi, infatti, poiché l'ammontare del prezzo non risulta collegato all'estensione dell'immobile, la indicazione di questa, esatta o erronea che sia, assume il valore di una circostanza accidentale, non produttiva degli effetti considerati dall'art. 1538 cod. civ.. (V 1196/82, mass n 419075; (Conf 4838/80, mass n 408663; (Conf 3666/80, mass n 407531).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)