Sez. 3, Sentenza n. 763 del 21/03/1970 (Rv. 346047 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA - NECESSITA- POSSIBILITA DI PROPORRE ALTRO ATTO NEI TERMINI PRIMA DELLA DECLARATORIA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA - NECESSITA- POSSIBILITA DI PROPORRE ALTRO ATTO NEI TERMINI PRIMA DELLA DECLARATORIA - SUSSISTENZA.*
Il diritto di impugnazione non puo ritenersi consumato se non quando sia intervenuta pronunzia giudiziale che abbia dichiarato l'inammissibilita o la improcedibilita del gravame, si che, prima che tale declaratoria sia emessa, e lecita la proposizione di altro atto compiuto con i requisiti di legge, che integri o sostituisca il primo viziato e purche non siano decorsi i termini perentori stabiliti per la proposizione del gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)