Sez. 3, Sentenza n. 1255 del 02/04/1977 (Rv. 384950 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE D'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA - NECESSITA - MANCANZA - RINNOVAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE D'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA - NECESSITA - MANCANZA - RINNOVAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La consumazione del diritto d'appellare o di ricorrere per Cassazione non si verifica per il fatto della proposizione d'impugnazione inammissibile od improcedibile, ma solo per effetto della dichiarazione giudiziale di quella inammissibilita od improcedibilita, con la conseguenza che, prima di tale momento, e consentita la valida rinnovazione dell'impugnazione medesima, sia principale che incidentale, sempreche il relativo termine non sia decorso. (Conf 3493/74, mass n 372007; (Conf 763/70, mass n 346047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)