Sez. U, Sentenza n. 2914 del 07/10/1972 (Rv. 360650 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE DEI TERRENI - FUNZIONE DELL'ENTE DI RIFORMA - ESTENSIONE - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - INCIDENZA DELLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA DELLA REVOCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE DEI TERRENI - FUNZIONE DELL'ENTE DI RIFORMA - ESTENSIONE - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - INCIDENZA DELLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA DELLA REVOCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'assegnazione di terreni, in base alle leggi 12 maggio 1950, n 230 (colonizzazione della Sila), e 21 ottobre 1950, n 841 (cosiddetta legge stralcio sulla riforma fondiaria), sebbene fatta mediante contratto di vendita, non determina l'esaurimento della funzione dell'ente di riforma, la quale perdura invece sino al trasferimento definitivo del bene, con la conseguenza del persistere del potere di incidere con atto amministrativo nelle posizioni di diritto soggettivo create, a favore dell'assegnatario con l'assegnazione mediante contratto di vendita. Il diritto soggettivo dell'assegnatario, trovando origine in una concessione amministrativa, e subordinato al permanere della concessione e viene meno con la revoca di questa. Pertanto, quando la pa si avvalga del potere di revoca della concessione, la controversia determinata dalla contestazione che il privato assegnatario muove sulla legittimita della revoca spetta alla cognizione degli organi della giustizia amministrativa, anche se la decisione e destinata a svolgere, altresi, effetti nel campo dei diritti soggettivi nascenti dal contratto. Oggetto della controversia e, invero, la legittimita della revoca della concessione, rispetto alla quale la posizione dell'assegnatario e quella del titolare di un interesse legittimo. (V 2887'63; 905'60).*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 23, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Costituzione art. 111, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)