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Sez. 5, Sentenza n. 8012 del 21/05/2003 (Rv. 563401 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Termine triennale di decadenza - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza - Prova, a carico dell'istante, dell'avvenuta ricezione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563401-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, ai fini dell'accertamento della tempestività della relativa domanda - per la quale l'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, stabilisce il termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento -, occorre aver riguardo alla data di presentazione della domanda stessa, la quale coincide, nel caso di invio a mezzo del servizio postale, con quella di spedizione, purché l'istante fornisca, con ogni mezzo, idonea prova della relativa ricezione da parte dell'amministrazione destinataria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)