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Sez. 5, Sentenza n. 11362 del 04/09/2001 (Rv. 549148 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Restituzione di tasse erroneamente pagate - Termine di decadenza di tre anni - Tempestività della domanda di rimborso - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza - Condizioni - Prova, a carico dell'istante, della successiva ricezione - Necessità.
Stato
decisa il 2001-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549148-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Ai fini della verifica della tempestività della domanda di rimborso delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate - per la quale l'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 stabilisce il termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento - devesi aver riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dell'amministrazione, sempre che, in caso di specifica contestazione, l'istante provi (ad esempio, mediante il c.d. "avviso di ricevimento") che alla spedizione della domanda sia seguita la ricezione della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)