Sez. L, Sentenza n. 16067 del 25/10/2003 (Rv. 567679 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla previsione del ritardo nella corresponsione della retribuzione come giusta causa di recesso del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la clausola contrattuale, che configura come giusta causa di dimissioni il ritardo di dieci giorni nel pagamento della retribuzione, deve essere interpretata nel senso che, superato il predetto termine, può presumersi la intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venire meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)