Sez. L, Sentenza n. 9639 del 16/06/2003 (Rv. 564318 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla riduzione dell'orario ordinario di lavoro e delle cosiddette rese settimanali per i letturisti dell'ENEL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, interpretando con distinte argomentazioni i CCNL per i dipendenti ENEL del 22 aprile 1986 e del 21 febbraio 1989, e in riferimento a quest'ultimo anche le dichiarazioni integrative rese a verbale, che la riduzione dell'orario di lavoro, prevista dal primo contratto da 40 a 39 ore e dal secondo da 39 a 38 ore, non comportasse automaticamente una proporzionale riduzione delle cosiddette "rese" settimanali per i lavoratori letturisti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 22/04/1986, Contr. Coll. 21/02/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)