Sez. L, Sentenza n. 14829 del 18/10/2002 (Rv. 557986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Dimissioni del lavoratore - Grave inadempimento del datore di lavoro - Valutazione - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie in tema di lavoro notturno delle donne.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In ipotesi di dimissioni del lavoratore per giusta causa, la valutazione della gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al sindacato del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (nella specie, risalente al tempo anteriore alla novella dell'art. 5 legge 903/1977, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la gravità dell'inadempimento del datore di lavoro nell'adibizione di una dipendente a lavoro notturno quale modalità normale e stabile di svolgimento del rapporto di lavoro e ritenuto irrilevante la mancata attivazione dello speciale procedimento di cui all'art. 15 legge citata).
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)