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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 27/04/2015 (Rv. 635154 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Termine semestrale di proponibilità della domanda ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 (nel testo vigente "ratione temporis") - Cancellazione della causa dal ruolo - Decorrenza del termine - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635154-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di proponibilità della domanda, di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (nel testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l'estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora pendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)