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Sez. 3, Sentenza n. 12794 del 17/12/1997 (Rv. 511012 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Elettivamente domiciliato (art. 82, R.D. 37 del 1934) - Ordinanza comunicata invece presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario del processo - Violazione della difesa e del contraddittorio - Configurabilità - Conseguenze - Nullità insanabile, rilevabile anche in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511012-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Se un'ordinanza fuori udienza - nella specie emessa dal Presidente del collegio in accoglimento dell'istanza di anticipo dell'udienza di decisione della causa - è comunicata (art. 134, secondo comma, cod. proc. civ.) presso la cancelleria anziché nel domicilio eletto (art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), la sentenza è insanabilmente nulla (artt. 156, secondo comma, e 159, cod. proc. civ.), se la parte non ha partecipato alla discussione né ha svolto attività difensiva (comparsa conclusionale o eventuale memoria di replica), per violazione del relativo diritto e del principio del contraddittorio, vizi rilevabili "ex actis" in sede di legittimità, trattandosi di "error in procedendo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 134, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)