Sez. 2, Sentenza n. 4697 del 12/05/1999 (Rv. 526229 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione ex art. 11, della legge n. 319 del 1980 - Procedimento - Mancata notifica del ricorso all'Ufficio del Pubblico Ministero e conseguente mancata partecipazione di quest'ultimo alla procedura - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Nullità del procedimento - Sussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui fa rinvio recettizio l'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 - all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, dà luogo non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l'"editio actionis" necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro. Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento; nullità alla quale, attesa la specialità del giudizio di legittimità ex art. 111 Cost., va ovviato mediante applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., con rinvio del procedimento allo stesso giudice "a quo", titolare della competenza funzionale in materia, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 cit.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)