Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/06/1972 (Rv. 358726 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
Il diritto di impugnazione per Cassazione non puo ritenersi consuma to fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di inammissibilita o di improcedibilita del ricorso. Pertanto, in pendenza del termine utile, ove sia mancata tale pronuncia, e possibile proporre validamente un nuovo ricorso, ad integrazione e sostituzione di quello viziato. (V 1654'70 mass n 347586, 1088'70 mass n 346637).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)