diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006 (Rv. 588264 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere - Estinzione del processo - Effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale - Persistenza - Estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. - Estensione.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588264-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo. Ciò vale anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ.. per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, atteso che la seconda parte di tale norma, nell'affermare l'effetto vincolante della sentenza di cassazione nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, intende far salvo solo il principio di diritto enunciato dalla sentenza del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)