Sez. L, Sentenza n. 6765 del 15/11/1986 (Rv. 448886 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL COMPORTO SECCO E DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - PLURALITÀ DI MALATTIE BREVI E REITERATE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITAZIONI - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL COMPORTO SECCO E DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - PLURALITÀ DI MALATTIE BREVI E REITERATE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITAZIONI - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di assenza del lavoratore subordinato per malattia, ove la lettera del contratto collettivo riveli con chiarezza ed univocità la volontà delle parti di disciplinare non soltanto il comporto così detto secco, ma anche quello così detto per sommatoria (relativi rispettivamente al caso della singola malattia continuativa ed a quello di una pluralità di episodi morbosi succedentisi nel tempo), il giudice non può interpretare la disciplina collettiva nel senso della mancata previsione dell'ipotesi di una pluralità di malattie brevi e reiterate e procedere all'integrazione secondo equità della norma contrattuale al fine di determinare il comporto per sommatoria ad essa applicabile, a nulla rilevando che l'applicazione del comporto contrattuale anche all'ipotesi delle malattie brevi e reiterate possa rendere assai difficile ed improbabile il superamento dello stesso da parte del lavoratore. (nella specie il giudice del merito - interpretando l'art. 29 CCNL 1 ottobre 1979 per il settore minerario che prevede la conservazione del posto per un periodo di 12 mesi entro un arco di 18 mesi - aveva ritenuto che la norma non riguardasse anche il caso della pluralità di malattie brevi e reiterate; la S. C. ha cassato tale pronuncia enunciando il suddetto principio di diritto). (V 1929/85, mass n 439841; (V 2698/84, mass n 434741; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)