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Sez. L, Sentenza n. 2698 del 03/05/1984 (Rv. 434741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL LAVORATORE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVIETO - RECESSO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO - AMMISSIBILITÀ - DURATA DEL COMPORTO NEL CASO DI PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - MANCANZA DELLA RELATIVA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - QUESTIONE DELLA USUFRUIBILITÀ DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - SOLUZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL LAVORATORE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DIVIETO - RECESSO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO - AMMISSIBILITÀ - DURATA DEL COMPORTO NEL CASO DI PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - MANCANZA DELLA RELATIVA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - QUESTIONE DELLA USUFRUIBILITÀ DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - SOLUZIONE - CRITERI.*

Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (così detto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. 32, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo della ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (così detta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo la scadenza del suddetto periodo. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il "comporto", ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, la questione diretta a stabilire, al fine della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia, come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ.. (V 1186/83, mass n 425973; (V 793/83, mass n 425536; (V 432/83, mass n 425229; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)