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Sez. 2, Sentenza n. 163 del 16/01/1973 (Rv. 361941 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361941-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*

In tema di pensione di invalidita, nel caso in cui l'assicurato risulti affetto da molteplici manifestazioni morbose, al fine di stabilire se, in relazione agli effetti che ne derivano alla sua capacita di guadagno possano ritenersi raggiunti o meno i limiti richiesti per il diritto alla pensione di invalidita dall'art 10 del RDL n 636 del 1939, il giudice non puo limitarsi ad analizzare separatamente l'entita di ciascuna delle malattie denunziate ed accertate per desumere, poi, il grado di invalidita dell'assicurato dalla somma aritmetica delle percentuali di invalidita attribuibili a ciascuna delle infermita, isolatamente considerate, ma deve, invece, procedere ad una complessiva valutazione, unitaria e globale, delle varie infermita con specifico riferimento alla incidenza che dal luogo insieme deriva sulla capacita di guadagno dell'assicurato. (Conf 2441/71, mass n 353420).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)