Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005 (Rv. 587944 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Sinistro causato da veicolo o natante non identificato - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto ed estensione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere <<tracce ambientali>> o di <<dichiarazioni orali>>, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito di rigetto della domanda di risarcimento proposta da persona che, mentre era intenta a scendere dal marciapiedi, era stata investita da autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell'urto, non era riuscita - stante anche l'ora notturna - ad annotarne il numero di targa, né aveva successivamente sporto per tale fatto querela contro ignoti. Nel porre in rilievo che la norma citata prevede, alla lett. a), una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, e nel sottolineare le circostanze che avevano nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo, la S.C. ha osservato come, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante").
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)