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Sez. 3, Sentenza n. 5883 del 14/06/1999 (Rv. 527445 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Fatto dannoso imputabile a più persone - Coobbligato assicurato per la responsabilita civile - Risarcimento del danno per l'intero da parte dell'assicuratore - Regresso contro gli altri coobbligati ex art. 2055 secondo comma cod. civ. - Esercizio da parte dell'assicuratore in surrogazione del proprio assicurato - Esistenza di rapporto assicurativo anche fra l'assicuratore ed il coobbligato convenuto in regresso - Qualificazione di tale fatto - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Eccezione rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Rilevabilità da parte del giudice d'appello - Condizioni - Esclusione della sussistenza del fatto da parte della sentenza di primo grado - Mancata proposizione di appello sul punto - Rilievo d'ufficio dell'esistenza del fatto come emergente dagli atti da parte del giudice d'appello - Violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 342 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527445-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Con riferimento ad un processo di cognizione ordinario, soggetto alla disciplina delle norme del codice di procedura civile anteriori alla legge n. 353 del 1990 ed avente ad oggetto una domanda, con la quale l'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli di uno dei corresponsabili di un fatto dannoso, avendo risarcito il danno per l'intero, abbia agito, surrogandosi nel diritto di regresso ex secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. spettante al suo assicurato, contro gli altri coobbligati, per ottenere la rifusione della parte della somma risarcita loro imputabile ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., il giudice d'appello non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere esaminato d'ufficio un'eccezione in senso stretto senza rilievo di parte, qualora rigetti detta domanda verso un coobbligato, rilevando d'ufficio l'emergenza dagli atti della prova che l'assicuratore era obbligato a tenere indenne anche quell'altro coobbligato, in forza di esistenza di rapporto assicurativo contrattuale per la responsabilità civile anche con esso. L'esistenza di tale rapporto integra, infatti, non già un'eccezione in senso stretto, bensì un'eccezione rilevabile d'ufficio, quale fatto idoneo ad escludere l'efficacia dei fatti costitutivi dell'azione di regresso in surrogazione esercitata dall'assicuratore. Tuttavia, quello stesso giudice viola l'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 342 cod. proc. civ., se rileva d'ufficio il suddetto fatto, qualora il giudice di primo grado abbia accolto la domanda di regresso in surroga dell'assicuratore sul presupposto - (nella specie espressamente rilevato dalla Suprema Corte da un passo della sentenza impugnata) - dell'inesistenza di rapporto assicurativo fra l'assicuratore e quel coobbligato e costui, appellando la sentenza, non abbia sostenuto che il rapporto contrattuale assicurativo esisteva, ma abbia negato di essere soggetto al regresso, perché la somma pagata dall'assicuratore rientrava nel limite del massimale di responsabilità relativo al rapporto assicurativo con il coobbligato surrogato.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)