Sez. 1, Sentenza n. 11654 del 19/11/1998 (Rv. 520827 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Eccezione relativa - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Comportamento del danneggiato idoneo a determinare un aggravamento del danno - Natura dell'eccezione - Eccezione in senso proprio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno, mentre l'ipotesi, prevista dal comma secondo dell'art. 1227 cod. civ., in cui il debitore, con il proprio contegno colposo, abbia determinato un aggravamento del danno, costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso - ipotesi regolata dal comma primo dello stesso art. 1227 cod. civ. - è rilevabile d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, in sede di liquidazione del danno da mancata fruttificazione cagionato dall'impianto di una discarica di materiali inerti su di un terreno occupato per la esecuzione di opere relative alla costruzione dell'autostrada Messina - Palermo, aveva, d'ufficio, ritenuto un concorso di colpa delle danneggiate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)