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Sez. 4, Sentenza n. 1702 del 15/01/1990 Ud. (dep. 08/02/1990) Rv. 183249 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MANCATA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULL'AMMISSIONE DELLE PROVE - ESCLUSIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183249-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MANCATA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULL'AMMISSIONE DELLE PROVE - ESCLUSIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il giudice d'appello, che, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, non ritiene necessario disporre la rinnovazione del dibattimento, non viola la disciplina sull'ammissione delle prove; i vizi inerenti all'attività discrezionale del giudice di merito, quale quella relativa all'acquisizione probatoria nel giudizio di secondo grado, possono formare oggetto di esame in Sede di legittimità soltanto quando si siano tradotti in una mutilazione ovvero in una incoerenza del ragionamento seguito dal giudice per pervenire alla decisione, e non anche nella ipotesi in cui dalla motivazione della sentenza emerga con chiarezza l'inutilità di nuovi accertamenti e la possibilità di decidere senza ulteriore verifica degli elementi acquisiti agli Atti e già esaminati e valutati. (Conf mass n 180761; (Conf mass n 180476; (Conf mass n 180063).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)